Portale Servizi del CNAPPC
PORTALE SERVIZI DEL CNAPPC
(nuova piattaforma per la formazione)
Il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, come preannunciato negli scorsi mesi, ha informato gli Ordini territoriali della messa on line della nuova piattaforma nazionale dedicata alla Formazione (in sostituzione di Im@teria), anche in relazione ad aggiornamenti normativi e alla conservazione dei dati amministrativi, e per consentire al sistema ordinistico di poter seguire tutto il processo relativo alla formazione con maggiore autonomia gestionale.
Il CNAPPC sta implementando le funzionalità e le regole relative al conteggio dei crediti formativi e pertanto la nuova piattaforma non è completamente aggiornata.
Inoltre gli Ordini territoriali, il CNAPPC e gli Enti terzi stanno procedendo con il caricamento dei crediti formativi e delle autocertificazioni e potrebbero non essere ancora presenti tutti i CFP acquisiti.
ISTRUZIONI UTILIZZO DELLA NUOVA PIATTAFORMA
E’ possibile accedere alla piattaforma dalla pagina web https://portaleservizi.cnappc.it/ -> cliccare su “Professionista” -> alla pagina https://albounico.awn.it/SSO/login.aspx inserire le credenziali di accesso centralizzato utilizzate in passato per l’accesso alla piattaforma Im@teria (vedi nostra nota di correzione). Per problemi relativi all’utenza già assegnata o alla procedura di richiesta è possibile contattare l’assistenza scrivendo a assistenza@awn.it.
Per verificare lo status formativo è necessario accedere alla nuova piattaforma e dal menù a sinistra cliccare su “Crediti formativi” e a seguire su “Status”. Per consultare i corsi ai quali ci si è iscritti cliccare su “Corsi” e poi su “Tutti i miei corsi” e cliccare sul bottone in alto a destra “Tipo di partecipazione” selezionando la scelta preferita.
La piattaforma è in costante aggiornamento e il CNAPPC sta procedendo con il perfezionamento della stessa. Pertanto, è normale che i crediti presenti sulla nuova piattaforma non corrispondano a quelli effettivamente acquisiti. Si consiglia di monitorare, momentaneamente, la propria situazione formativa anche attraverso la piattaforma Im@teria.
Dalla data odierna sarà richiesta l’iscrizione sulla nuova piattaforma per gli eventi organizzati dal nostro Ordine.
Sarà inoltre possibile inserire nuove istanze di esonero o richieste di cfp in autocertificazione, accedendo alla nuova piattaforma: all’interno del menù (sulla sinistra), cliccare su “Crediti formativi” e, a seguire “Certificazione / esoneri” e “Crea una nuova richiesta”. Si precisa che non dovranno essere autocertificati eventi formativi organizzati da Enti Terzi, in quanto verranno inseriti direttamente nella nuova piattaforma a seguito approvazione da parte del CNAPPC.
Calcolo CFP
Ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 CFP di cui 12 CFP derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia, delle discipline ordinistiche, dell’etica e della legalità nella professione, salvo quanto precisato al punto 7 per gli esoneri.
Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l’acquisizione da parte dell’iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 20, dei quali 4 CFP su temi della deontologia, delle discipline ordinistiche, dell’etica e della legalità
nella professione, al fine di garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale.
La piattaforma predisposta dal CNAPPC è l’unico strumento di “interscambio” per la gestione dei dati inerenti alla formazione.
È ammesso riportare eventuali crediti formativi “ordinari” maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 40 CFP.
Gli eventuali crediti eccedenti in deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità della professione, verranno riportati al triennio successivo come CFP su temi della Deontologia, ma con un massimo di 8 CFP.
Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione.
Nell’ipotesi in cui il periodo di valutazione dell’obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l’iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione,, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo e l’inizio dell’obbligo formativo.
In caso di reiscrizione entro 5 anni il debito pregresso va saldato; ai professionisti reiscritti viene riconosciuto un esonero di 6 mesi solo se la reiscrizione avviene nel secondo semestre dell’anno solare.
In caso di reiscrizione oltre 5 anni l’obbligo formativo va considerato per l’intero triennio senza esonero alcuno e senza riporto del debito pregresso.
In caso di trasferimento di un iscritto l’Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all’Ordine ricevente.
Esoneri
ESONERO RICHIESTE E MODULISTICA
-maternità, paternità, adozione, affidamento – 40 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 8 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità. Per questa casistica è necessario allegare documento di nascita del figlio/a o altra documentazione a supporto. Modulo maternità, paternità, adozione
– malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale. Modulo malattia grave, infortunio
– altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità. Modulo altri casi di documentato impedimento
– docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980). Modulo docenti universitari
– non esercizio della professione: gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo.
Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica, una dichiarazione nella quale l’iscritto/a, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:
– non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
– non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
– non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).
Tutte le tipologie di esoneri sopra elencati dovranno essere richieste dall’iscritto, per ciascun anno di riferimento.
Per i nuovi iscritti (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione.
L’obbligatorietà formativa cessa nel triennio del compimento del 70° anno di età. Eventuali debiti formativi riportati dai trienni precedenti dovranno essere comunque sanati ai fini della regolarità formativa.
Gli esoneri relativi al primo anno di iscrizione e al raggiungimento del 70° anno di età verranno inseriti automaticamente.
Linee guida aggiornamento professionale continuo
Altre attività (art. 5.4)
5.4 – Altre attività
CNAPPC_linee-guida-formazione_2024_ALL2
Ai fini del raggiungimento del numero minimo di CFP stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 CFP derivanti dalla somma dei CFP conseguiti dalle
attività di cui alle lettere a), b), c), d):
a. partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC, sportelli di consulenza presso l’Ordine (a titolo gratuito): 1 CFP per ogni singola seduta, incontro effettivi e documentati. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell’Ordine, Consigli di Federazione, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di CFP;
b. attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 CFP; 3. Attribuzione CFP ex. Linee Guida art 5.4 (limite triennale 15 CFP) Modulo mostre-fiere-visite
c. articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 CFP; articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale identificate da codici bibliografici (ISBN, ISSN, DOI): 2 CFP; per ogni monografia o altra pubblicazione di cui si risulta autori e identificate da codici bibliografici (ISBN): 4 CFP; Modulo articoli-saggi-monografie
d. viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 CFP per ogni giorno di visita;
e. partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi), sempre per un limite totale di 15 cfp triennio;
f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): 15 CFP per ogni premio – 10 CFP per ogni menzione – 6 CFP per ogni partecipazione – 5 CFP per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali; Modulo concorsi di progettazione
g. brevetti nell’ambito dell’architettura e del disegno industriale: 4 CFP per ogni riconoscimento;
h. attività non definite nei precedenti punti, nel rispetto dei principi delle presenti linee guida, individuate dai singoli Ordini Territoriali tramite motivata delibera che definirà i relativi CFP per ciascuna attività e le modalità di accreditamento (massimo 10 CFP nel triennio);
i. attività di Tutor, Coordinatore e Responsabile dei Tirocini professionali previsti dell’art. 17.5 e 18.4 del DPR328/2001, 4 CFP per ogni attività svolta con un massimo di 12 CFP a triennio.
Ravvedimento operoso 2020-2022
– SEMETRE DI RAVVEDIMENTO OPEROSO – triennio 2020-2022
Il Consiglio Nazionale, con circolare n. 93 del 14/09/2022, comunica che alla luce dell’articolato percorso di trasferimento della gestione dei Crediti Formativi Professionali alla nuova piattaforma di proprietà del CNAPPC, avvenuto durante l’anno in corso, al fine di agevolare e garantire agli iscritti il tempo necessario per adempiere all’obbligo formativo per il triennio in corso e affinché si attuino puntualmente le verifiche necessarie sull’attività formativa compiuta, si comunica che il Consiglio Nazionale ha deliberato l’istituzione di un semestre di ravvedimento operoso.
CNAPPC: Estensione scadenza semestre di ravvedimento operoso triennio formativo 2020-2022
Il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, con circolare n. 60 trasmessa il giorno 14.06.2023, comunica che ha deliberato di prorogare la scadenza del ravvedimento operoso.
La nuova scadenza per regolarizzare l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è stabilita al 31 dicembre 2023.
L’istituzione del semestre di ravvedimento operoso rappresenta una delle misure poste all’interno di un programma più ampio di iniziative su cui il Consiglio nazionale ha lavorato e sta lavorando, volte a supportare gli Ordini e gli Iscritti in questo periodo di transizione.
In tal senso, al fine di garantire la massima tempestività nella risoluzione delle residue problematiche riscontrate nell’uso della nuova piattaforma da parte degli Ordini e degli Iscritti, si rinnova l’invito ad attivare le richieste di assistenza direttamente dall’apposita funzionalità all’interno del portale.
Modalità FAD asincrona
Breve Guida per seguire i seminari in modalità asincrona
Monitoraggio su eventi formativi non autorizzati
Circolare del CNAPPC n. 64 del 16/06/2021 in cui si comunica a tutti gli iscritti di controllare, prima di partecipare ad eventi formativi, che essi siano effettivamente autorizzati e ciò per evitare il mancato riconoscimento di CFP nel triennio di riferimento e la conseguente verifica in sede disciplinare.